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L’Aran, con l’orientamento applicativo RAL_1848 del 24 maggio 2016, si pronuncia in merito alla durata del periodo di preavviso in caso di dipendente assunto a seguito di mobilità; in particolare si pronuncia in merito alla seguente questione: “Nel caso di dipendente assunto presso un ente a seguito di un processo di mobilità, ai fini della determinazione della durata del periodo di preavviso, si deve computare solo il servizio prestato lo stesso o anche quello reso presso l’amministrazione di provenienza?”

A riguardo l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni specifica che “la durata del periodo di preavviso, nel caso in esame, ai sensi dell’art.12 del CCNL del 9.5.2006, debba essere calcolata con riferimento all’anzianità di servizio maturata sia presso l’ente presso il quale il dipendente attualmente lavora, sia presso la diversa amministrazione di provenienza, prima del trasferimento.”

L’Aran aggiunge inoltre che quanto suddetto si ricava dalle previsioni dell’art.30 del D.Lgs.n.165/2001 che prevede che “in tutti i casi di mobilità di personale tra enti o amministrazioni pubbliche, il rapporto di lavoro del dipendente non si estingue ma continua con gli stessi contenuti e con le medesime caratteristiche con un nuovo e diverso datore.”

Per saperne di più e leggere l’Orientamento Aran in oggetto, clicca qui.

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