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L’Aran, con l’orientamento applicativo RAL_1859 del 01 agosto 2016, risponde al seguente quesito: “In relazione alle previsioni dell’art.28 del CCNL del 14.9.2000, relativo al patrocinio legale, la locuzione “da un legale di comune gradimento” ivi contenuta, anche al fine del rimborso della spesa sostenuta dal dipendente, deve essere riferita letteralmente ad un unico legale oppure consente anche la possibilità di avvalersi di più legali?”

L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, al riguardo afferma che “…omissis… l’ampia e generale formulazione dell’art.28 del CCNL del 14.9.2000, di per sé, non sembra rappresentare un impedimento giuridico alla possibilità di avvalersi, nell’ambito del cosiddetto patrocinio legale, anche di un secondo avvocato.

Tuttavia, si ricorda anche che, tra le varie condizioni previste per l’applicazione della disciplina contrattuale vi è anche quella per cui il legale per la difesa del dipendente è individuato, in via preventiva, con il gradimento anche dell’ente (non importa se lo propone il dipendente; l’essenziale, per la corretta applicazione del CCNL, è che vi sia il gradimento dell’ente).

In quella sede, pertanto, l’ente verificherà anche la possibilità di accogliere la richiesta del dipendente, sulla base di autonoma e completa valutazione discrezionale dei contenuti del procedimento di responsabilità civile o penale che sono alla base della richiesta di patrocinio legale, assumendo le conseguenti determinazioni in materia.”

Per saperne di più e leggere l’Orientamento Aran in oggetto, clicca qui.

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