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La Corte dei Conti, Sezione Controllo Regione Liguria, con la Deliberazione del 18 luglio 2016, si è espressa in merito ai dubbi interpretativi posti dal Comune di Ceriale in merito alla normativa disciplinante la misura del rimborso della spesa spettante ad un amministratore di ente locale, in caso di utilizzo, necessitato e motivato, di mezzo proprio.

La Corte di Conti anzitutto richiama l’art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, il quale dispone che “agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. Tale norma prevede, e disciplina, il rimborso delle spese spettanti agli amministratori che risiedono fuori dal comune dove sono stati chiamati a prestare il proprio mandato (limitandolo alle spese effettivamente sostenute). La fattispecie è distinta rispetto a quella prevista dal comma 1 del medesimo articolo 84, che riguarda, invece, il caso di un qualunque amministratore (risieda o meno nel territorio comunale), che, in ragione del mandato, sia comandato a recarsi fuori dal comune ove ha sede il rispettivo ente (a cui spetta il rimborso delle spese di viaggio, sempre effettivamente sostenute, nella misura fissata con l’apposito decreto del Ministro dell'interno del 4 agosto 2011).”

Il dubbio posto dal Comune di Ceriale nello specifico riguarda la misura del rimborso delle spese di viaggio spettanti in base al comma 3 dell’art.84, infatti il Comune chiede se è lecito rimborsare al consigliere/assessore residente fuori dal territorio comunale un importo pari al pedaggio autostradale e ad un’indennità kilometrica pari ad un quinto del costo della benzina, visto che in alcuni recenti pareri di altre Sezione della Corte dei Conti è stato affermato che “alla luce di un principio di effettività della spesa di viaggio da rimborsare, desunto dal quadro normativo vigente, sarebbe esclusa la possibilità di procedere ad un rimborso di carattere forfetario (quale ritenuto, secondo le deliberazioni indicate quello parametrato ad un quinto del prezzo di un litro di benzina).”

“Secondo la Sezione Liguria, la limitazione dei rimborsi alle “spese effettivamente sostenute”, presente nel comma 3 dell’art. 84 del d.lgs. n. 267 del 2000 …omissis…, non sembra poter escludere la possibilità di attribuire, in caso di necessitato e motivato utilizzo del mezzo proprio, un rimborso forfetario, ancorato a parametri oggettivi e predeterminati (comunemente utilizzati da tutte le PA). Con il rimborso, in caso di uso del mezzo proprio, in misura pari ad un quinto del prezzo della benzina il percipiente viene ristorato di una spesa, quella di trasporto con la propria autovettura, “effettivamente sostenuta”. Tale modalità di rimborso non costituisce un’indennità differente o aggiuntiva (né una causa di eventuale guadagno), ma la quantificazione, oggettiva e predeterminata (oltre che congrua, in quanto ancorata a parametri normativi …omissis…) del rimborso di una spesa “effettivamente sostenuta”, in assenza del pagamento del biglietto ad un terzo vettore.”

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