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Con deliberazione n.279/2016/PAR, la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, fornisce indicazioni in merito alla possibilità di trasformare due contratti a tempo parziale (90% e 50%) in due contratti full-time “nell'attesa che i dipendenti in sovrannumero degli enti di vasta aerea siano ricollocati, e sempre nel rispetto della possibilità di assunzione (75% della spesa dei cessati nel 2015 secondo le previsioni del comma 1-bis dell'art. 16 della Legge di conversione del DL 113/16 approvata il 2 agosto u.s. ed in corso di pubblicazione) e del limite della spesa del personale”.

I giudici ribadiscono l’orientamento già espresso più volte dalla Corte e chiariscono che la trasformazione di un rapporto di lavoro costituito originariamente a tempo parziale in un rapporto a tempo pieno (36 ore settimanali) si considera una nuova assunzione, sottoposta, come tale, ai limiti previsti dalla legge per i vincoli assunzionali.

Invece, nell’eventualità in cui il dipendente sia stato originariamente assunto a tempo pieno e abbia successivamente beneficiato di una riduzione dell’orario di lavoro, la trasformazione del rapporti di lavoro in full-time non è assimilabile ad una nuova assunzione, avendo il lavoratore diritto alla riespansione dell’orario di lavoro secondo quanto previsto dal CCNL e dalla sussistenza del posto in organico. L’art. 4, comma 14, del CCNL Comparto Regioni – Autonomie Locali del 14 settembre 2000, dispone che “i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico”.

La previsione della contrattazione collettiva sopra riportata trova riscontro nell’art. 6, comma 4, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, a tenore del quale: ”i dipendenti che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di ottenere il ritorno al tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, nonché alle successive scadenze previste dai contratti collettivi. La trasformazione del rapporto a tempo pieno avviene anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze”.

Al riguardo la Sezione precisa che la richiesta del dipendente di ripristinare l’originario rapporto di lavoro a tempo pieno può avvenire anche in soprannumero alla scadenza del biennio oppure, prima della scadenza del biennio, sempre che vi sia la disponibilità del posto in organico.

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