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La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l’Abruzzo, con il Parere n. 221 del 3 novembre 2016, si esprime in merito alla richiesta di parere pervenuta dal Sindaco del Comune di Ateleta “…omissis… concernente la corretta interpretazione dell’art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, in tema di rimborso delle spese di viaggio, legate all’utilizzo del mezzo proprio, sostenute dal segretario comunale in convenzione tra più enti locali …omissis…; in particolare, l’Ente chiede di sapere se e in che misura sia consentito procedere al rimborso delle spese legate all’utilizzo del mezzo proprio.”

La Corte dei Conti anzitutto accerta “…omissis… l’ammissibilità del rimborso delle spese di viaggio sostenute dal titolare di segreteria convenzionata negli spostamenti tra comune capofila e comune convenzionato …omissis…”, per passare poi ad affrontare la problematica della misura del rimborso spettante.

Al riguardo La corte dei Conti, Sezione Abruzzo, richiama anzitutto alcuni principi dettati in materia dalla Ragioneria Generale dello Stato:
1.    “deve ritenersi disapplicata qualunque disposizione, a qualsiasi titolo posta in essere, che ancori l’entità del rimborso chilometrico alle tariffe ACI; reputandosi attribuibile, viceversa, soltanto un’indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per chilometro;
2.    nella convenzione di segreteria devono essere predeterminate puntuali misure volte a circoscrivere gli spostamenti del Segretario tra una sede e l’altra a quanto strettamente necessario alle esigenze lavorative, attraverso una programmazione delle presenze che riduca al minimo indispensabile gli oneri di rimborso per gli enti;
3.    il rimborso non può coprire i tragitti dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa.”

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