Con il messaggio n. 273 del 19 gennaio 2018, l’Inps fornisce alcuni chiarimenti in merito alla rideterminazione, nell’ambito della Gestione Dipendenti Pubblici, del provvedimento di ricongiunzione ai sensi dell’art. 2 della legge n. 29/1979.
In caso di rideterminazione del provvedimento di ricongiunzione, che annulla e sostituisce il precedente, l’onere rideterminato non è soggetto a compensazione. In tali fattispecie gli operatori delle Strutture territoriali provvedono a rimborsare all’iscritto l’importo già versato relativo al provvedimento annullato e ad attivare un nuovo piano di ammortamento in caso di pagamento rateale del nuovo provvedimento.
A superamento di tale modalità operativa, al fine di realizzare la compensazione dell’onere, è stato realizzato un nuovo flusso di lavorazione della riliquidazione di “Ricongiunzioni onerose art. 2 della Legge n. 29/79” in grado di garantire una procedura integrata con la verifica dell’onere dovuto e dei versamenti già effettuati.
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