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L’Inail, con la Circolare n. 45 del 30 novembre 2016, avente ad oggetto “Abolizione Registro infortuni. Accesso ai dati contenuti nel “Cruscotto infortuni” da parte dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (aziendali e territoriali).” anzitutto ricorda che:

“L’Inail, al fine di offrire agli organi preposti all’attività di vigilanza nonché ai datori di lavoro e loro intermediari uno strumento, accessibile con specifiche credenziali e alternativo dell’abolito Registro infortuni cartaceo, ha realizzato un nuovo applicativo informatico denominato “Cruscotto infortuni”, le cui funzionalità sono state illustrate nelle circolari Inail del 23 dicembre 2015, n. 92 e del 2 settembre 2016, n. 31 e il cui utilizzo è disciplinato dal relativo manuale.”

“Nel “Cruscotto infortuni” è possibile consultare …omissis… gli stessi dati presenti nell’abolito Registro infortuni, relativi agli infortuni occorsi, a partire dal 23 dicembre 2015, ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’Inail stesso …omissis…”.

“In tale contesto, al fine di fornire istruzioni riguardanti le attribuzioni riconosciute ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls), relativamente all’utilizzo del nuovo applicativo informatico “Cruscotto infortuni”, si precisa che …omissis… i richiamati Rappresentanti non risultano inclusi tra i destinatari ammessi alla consultazione diretta dell’applicativo informatico denominato “Cruscotto Infortuni”, creato dall’Istituto per finalità gestionali e rivolto essenzialmente agli organi preposti all’attività di vigilanza …omissis…”.

“Ciò non toglie il diritto degli Rls di ricevere per il tramite dei datori di lavoro le informazioni e i dati sugli infortuni e le malattie professionali.”

“Grava pertanto sui datori di lavoro l’obbligo di favorire la fruibilità delle predette informazioni da parte degli Rls, a esempio mediante visualizzazione o stampa di copia delle schermate dell’applicativo, come peraltro già avveniva con l’abrogato Registro cartaceo.”

Per saperne di più e visionare la Circolare Inail in oggetto, clicca qui.

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