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Con l’orientamento applicativo CFC22 l’Aran esprime il suo parere in merito alla disciplina dei congedi parentali ad ore di cui all’art. 44, comma 8, del CCNL Funzioni Centrali 2016/2018 (valido anche per il comparto delle Funzioni Locali, in ragione della medesima formulazione dell'articolo 43, comma 8 del CCNL 21/05/2018).

Sul punto, l’Agenzia rammenta che la possibilità di utilizzo ad ore del congedo parentale, nell’alveo dell’art. 32 del testo unico sulla maternità e paternità, è stata introdotta dall’art. 1, comma 339, lett. a) della legge di stabilità per il 2013 (l. 24/12/2012, n. 228) e che il d.lgs. n. 80/2015 è successivamente intervenuto ad integrare tale disciplina prevedendo che “In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale”. Tale disciplina è stata, infine, confermata stabilmente dal d.lgs. n. 148/2015.

Peraltro, su tale ultima disposizione sono intervenuti chiarimenti dell’INPS con la nota circolare n. 152 del 18/8/2015.

La contrattazione collettiva nazionale, intervenendo dopo alcuni anni dall’entrata in vigore delle suddette disposizioni di legge, nel prevedere espressamente la fruizione su base oraria del congedo in esame, ha preferito limitarsi ad una conferma della possibilità di accesso a tale forma di flessibilità, rinviando quindi, implicitamente, alle modalità applicative previste dalla citata fonte legale; ciò anche al fine di preservare eventuali soluzioni operative, nel frattempo poste in essere dalle amministrazioni, in linea con la norma di legge e con gli orientamenti applicativi sopra richiamati.

La scelta operata dalle parti contrattuali, quindi, fa propria l’individuazione dell’intervallo di fruizione oraria nella forma di metà dell’orario medio giornaliero, il cui impatto, rispetto al montante di giornate di congedo spettanti, consuma una frazione pari allo 0,5.

Clicca qui per leggere l’orientamento applicativo CFC22 dell’Aran.

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