Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare l'esperienza d'uso e a fini statistici. Proseguendo con la navigazione se ne accetta l'utilizzo.

Con l’orientamento applicativo CFC30 (relativo al comparto Funzioni Centrali, ma applicabile anche al comparto Funzioni Locali), l’Aran esprime il suo parere in merito alla possibilità o meno che la malattia del figlio, non accompagnata da ricovero, sospenda il godimento delle ferie, sia ove queste siano già in essere sia nel caso in cui l’evento si verifichi a ridosso della loro decorrenza.

In merito alla problematica, l’Agenzia fa innanzitutto una distinzione tra le due fattispecie dell’interruzione delle ferie in godimento e della sospensione delle ferie programmate e non ancora in godimento.

In materia di congedi dei genitori, l’art. 44 del CCNL per il comparto Funzioni centrali del 12/2/2018 richiama in via generale l’applicazione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel d.lgs. n. 151/2001, con le specificazioni stabilite nell’ambito dell’articolo stesso.

In tema di congedi per la malattia del figlio, il CCNL al comma 4 dell’art. 44 stabilisce il diritto all’assenza retribuita del genitore per trenta giorni l’anno, fino al compimento dei tre anni del bambino.

L’assenza di previsioni ulteriori nel testo contrattuale comporta che la disciplina di riferimento per il dubbio sollevato vada rinvenuta all’interno dell’art. 47 del d.lgs. n. 151/2001 nel quale, al comma 4, si prevede che la malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento.

Non prevedendosi nulla per l’ipotesi di malattia che non dà luogo a ricovero, dovrebbe ritenersi che, rispetto alla prima fattispecie sopra individuata, non sussista un diritto del dipendente all’interruzione delle ferie in godimento. Ulteriori indicazioni, al riguardo, potranno comunque essere richieste al Dipartimento della Funzione Pubblica, a cui compete l’interpretazione delle norme di legge per il lavoro pubblico.

Per quanto attiene, invece, alla seconda fattispecie, ossia la possibilità di posticipare il godimento di un periodo di ferie già programmato, in relazione all’insorgere della malattia del figlio, la valutazione dell’amministrazione va compiuta sul piano gestionale.

Posto, infatti, che non sussiste un diritto del dipendente allo spostamento del periodo di ferie già programmate per effetto della sopraggiunta malattia del figlio non accompagnata da ricovero, si ritiene che l’amministrazione possa valutare la compatibilità con le esigenze di servizio di una richiesta del dipendente in tal senso, motivata dall’insorgere di esigenze di carattere personale, ed assumere le decisioni conseguenti.

Ai fini del diritto all’interruzione delle ferie non si ravvisano, infine, elementi a supporto dell’assimilazione tra la malattia del figlio e la malattia del dipendente protratta per più di tre giorni, disciplinata nel comma 15 dell’art. 28 del CCNL 12/2/2018.

Clicca qui per leggere l’orientamento applicativo CFC30 dell’Aran.

ANOTHER PROTON WEBSITEPICTURES BY FREEPIK