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Con il parere n. 6725/2019, l'Aran risponde al quesito di un ente che, in presenza di specifiche esigenze organizzative, ritiene opportuno introdurre un orario di lavoro, non articolato su turni, che ricomprenda all'interno della settimana lavorativa la domenica, con spostamento in altro giorno del riposo settimanale.

Nello specifico, l’Agenzia fornisce il suo parere in merito al trattamento economico da corrispondere al personale che lavora nelle giornate festive infrasettimanali.

In base alla disciplina contrattuale, al personale assoggettato a una particolare articolazione temporale delle prestazioni lavorative che comprenda, in via ordinaria e continuativa, giorni festivi e/o periodi notturni, si applica il comma 5 dell'articolo 24, del Ccnl 14 settembre 2000: accanto alla retribuzione contrattuale è cioè riconosciuto un ulteriore compenso aggiuntivo pari ad una maggiorazione del 20% della retribuzione oraria in caso di prestazione festiva/notturna e del 30% in caso di prestazione festiva e notturna.

La suddetta disciplina può comunque trovare applicazione solo per il caso della domenica, dato che questa è sempre festiva e per la stessa, essendo prevista, in via ordinaria, la prestazione lavorativa del dipendente, il riposo settimanale è comunque garantito mediante lo spostamento dello stesso in un altro giorno della settimana.

Non sembra invece possibile invece l'estensione della stessa anche alla eventuale giornata festiva infrasettimanale, che non è giornata lavorativa per la generalità degli altri lavoratori non turnisti e pertanto  non sembra poter essere ricondotta all'ordinario orario di lavoro settimanale. Si tratta infatti di una giornata solo eccezionalmente festiva, in quanto il dipendente può astenersi dalla prestazione lavorativa solo ove l'evento previsto dalla legge coincida con una giornata lavorativa. Pertanto, nel caso di prestazione resa dal dipendente in tale giornata, dovrebbe trovare applicazione solo l'articolo 24, comma 2, del Ccnl 14 settembre 2000: riposo compensativo di durata equivalente alla durata della prestazione oppure il compenso per lavoro straordinario con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario festivo.

Clicca qui per leggere il parere n. 6725/2019 dell'Aran.

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