Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare l'esperienza d'uso e a fini statistici. Proseguendo con la navigazione se ne accetta l'utilizzo.

Con l’orientamento applicativo CFL35 l’Aran, riprendendo quanto già evidenziato nell’orientamento applicativo CFL16, esprime il suo parere nell’ambito della disciplina dell’orario di lavoro flessibile, di cui all’art.27 del CCNL Funzioni Locali del 21.5.2018.

Il comma 3 del predetto articolo prevede che “l’eventuale debito orario derivante dall’applicazione del comma 1, deve essere recuperato nell’ambito del mese di maturazione dello stesso, secondo le modalità e i tempi concordati con il dirigente”.

Innanzitutto, l’Aran precisa che il mese considerato dalla clausola contrattuale è il mese di calendario. In ordine, poi, al vincolo per cui l’eventuale debito orario deve essere recuperato nel mese di maturazione, l’avviso dell’Agenzia è nel senso che esso non abbia una portata assoluta, ma, possa, entro certi limiti, essere derogato.

A tal fine, viene, innanzitutto, in considerazione la fattispecie dell’eventuale sopraggiungere di un impedimento, oggettivo ed imprevisto,  che non consenta al lavoratore il recupero orario entro il mese di maturazione del debito orario (ad esempio, una malattia insorta che si protragga per una durata tale nel mese da non consentire la prestazione dovuta entro il termine prestabilito, il caso della fruizione della flessibilità oraria proprio nell’ultimo giorno del mese). Un’altra fattispecie di possibile deroga può essere rappresentata dalla necessità di soddisfare specifiche ed oggettive esigenze organizzative dell’ente stesso.

In questi casi, l’Agenzia ritiene possibile lo slittamento del termine al mese successivo a quello di maturazione. Sarà cura del dirigente concordare con il dipendente le modalità temporali per garantire il recupero della prestazione dovuta ed evitare ulteriori dilazioni del termine stesso.

In secondo luogo, l’Aran esprime perplessità sull’ammissibilità di spazi di flessibilità positiva non collegati al recupero di quelli negativi. Infatti, al di fuori di tale fattispecie, la flessibilità positiva finisce con l’identificarsi con eventuale tempo di lavoro prestato, comunque, dal lavoratore, oltre i limiti di durata ordinaria della giornata lavorativa.

Tale aspetto assume un particolare rilievo, in quanto trattandosi di prestazioni ulteriori, rispetto all’orario ordinario, potrebbe configurarsi come orario di lavoro straordinario. Pertanto, lo stesso non solo dovrebbe corrispondere a precise esigenze organizzative dell’ufficio ma dovrebbe essere, sempre, preventivamente autorizzato dal dirigente, secondo le regole generali.

Prestazioni lavorative che il personale potrebbe rendere in più, rispetto all’orario ordinario dovuto nell’arco temporale di riferimento, nell’ambito della cosiddetta flessibilità positiva ipotizzata, sostanzialmente secondo esigenze personali, potrebbero determinare una forma patologica di applicazione dell’istituto, con il rischio anche di ricadute negative ed impreviste sull’entità delle risorse destinate al pagamento del lavoro straordinario (infatti, proprio per questo aspetto, il lavoro straordinario deve essere sempre preventivamente autorizzato dal dirigente o comunque dal responsabile del servizio).

Occorre, poi, ricordare anche che l’art.38, comma 7, del CCNL del 14.9.2000, prevede espressamente che, solo su specifica richiesta in tale senso del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, in luogo del pagamento del relativo compenso, possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.

Clicca qui per leggere l’orientamento applicativo CFL35 dell’Aran.

ANOTHER PROTON WEBSITEPICTURES BY FREEPIK