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Con l’orientamento applicativo CFC31, relativo al comparto Funzioni Centrali, ma valido anche per il comparto Funzioni Locali, l’Aran chiarisce come vada interpretato il limite annuo di utilizzo della banca delle ore, di cui all’art. 27 c. 2 del CCNL Funzioni Centrali 12/2/2018 (di formulazione pressoché identica all’art. 38 c. 2 del CCNL Funzioni Locali 14.9.2000).

La clausola in esame prevede che le ore di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, possono confluire nel conto ore su richiesta del dipendente “entro un limite complessivo annuo individuale”. Tale limite si riferisce alle ore che ciascun soggetto può destinare, nell’arco dell’anno, a banca delle ore e non alla giacenza di tali ore sul conto individuale. Pertanto, una volta raggiunto, nell’arco dell’anno, il numero massimo di ore destinabili alla banca delle ore, non sono consentiti, per tale anno, ulteriori reintegri.

Clicca qui per leggere l’orientamento applicativo CFC31 dell’Aran.

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