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Con l’orientamento applicativo RAL_1976 l’Aran chiarisce che, in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale,  l’indennità per specifiche responsabilità (di cui all’art.17, comma 2, lett. f, del CCNL dell’1.4.1999), va riconosciuta in proporzione al tempo di lavoro del rapporto a tempo parziale.

Sul punto del riproporzionamento dell’indennità per specifiche responsabilità, di cui all’art.17, comma 2, lett.f) e d i), del CCNL dell’1.4.1999, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, indicazioni sono già state fornite con l’orientamento applicativo RAL_1620.

L’avviso dell’Agenzia, inoltre, è nel senso che, anche nella tipologia del rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale trova, ugualmente, applicazione la norma di cui all’art.6, comma 9, del CCNL del 14.9.2000, secondo cui il trattamento economico del personale in regime di tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa svolta.

In tale regola del riproporzionamento rientra anche l’indennità di cui art. 17, comma 2, lett.i), del CCNL dell’1.4.1999.

In materia, si possono fare alcuni esempi.

Ove l’ammontare dell’indennità di cui si tratta sia fissata in € 1200 annui e sia erogata con cadenza annuale, in presenza di un lavoratore titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale con prestazione lavorativa prevista per soli sei mesi all’anno, incaricato di specifiche responsabilità, allo stesso potrà essere riconosciuto un importo pari a € 600 (1/2 di € 1200).

Ove l’ammontare della indennità sia sempre pari ad € 1200 e sia erogata su base mensile (€ 100 mensili), al lavoratore titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale con prestazione lavorativa prevista per soli sei mesi all’anno, sarà riconosciuto sempre un importo dell’indennità pari a € 600 (100 x 6 mesi).

Fermo restando l’importo annuo dell’indennità (€ 1200), ove essa sia erogata con periodicità mensile (€ 100 mensili), nel caso in cui venga in considerazione un lavoratore titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale con prestazione lavorativa articolata su soli due giorni nell’ambito di una settimana lavorativa di 5 giorni (settimana corta), al suddetto lavoratore sarà corrisposto un importo della suddetta indennità pari a € 40 (2/5 di € 100).

La regola del riproporzionamento non può non trovare applicazione anche nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto, dato che questo, come è noto, è caratterizzato da una distribuzione dell’orario di lavoro risultante da una combinazione dei diversi tipi orizzontali e verticali.

Clicca qui per leggere l’orientamento applicativo RAL_1976 dell’Aran.