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Con la sentenza n. 20924/2018, la Corte di Cassazione Civile – Sezione Lavoro ribadisce chela domanda amministrativa di riscatto del corso di laurea rientra tra le prestazioni previdenziali previste a favore di determinati lavoratori subordinati, sicché, nel caso in cui tale domanda sia stata presentata ma non successivamente definita, è ad essa applicabile il termine di decadenza decennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970.

Non è comunque esclusa la possibilità che il riscatto venga richiesto successivamente, con riferimento tuttavia ai parametri retributivi in atto alla data della nuova domanda.

Clicca qui per leggere la sentenza n. 20924/2018 della Corte di Cassazione Civile – Sezione Lavoro.

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