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Con la deliberazione n. 75/2018/SRCPIE/PAR la Corte dei Conti del Piemonte afferma che per gli enti istituiti mediante scissione si applica l’art. 9, comma 36, del dl 78/2010, ai sensi del quale «per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall’istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque, nel limite complessivo del 60% della dotazione organica».

La Corte specifica tuttavia che tale facoltà assunzionale deve comunque sottostare al principio di invarianza di spesa a livello di macroarea (l’insieme dei comuni “madre” più il nuovo comune), pertanto nell’insieme costituito dai comuni «madre» e dal nuovo comune, le nuove assunzioni devono essere compensate da equivalenti risparmi di spesa su altri versanti.

Clicca qui per leggere la deliberazione n. 75/2018/SRCPIE/PAR della Corte dei Conti del Piemonte.