Come previsto dal comma 1131, lettera f), dell'art. 1 della L. 145/2018 (che ha modificato l’art. 22 del D.Lgs. 75/2017, comma 8), è stato rinviato al 01/07/2019 il divieto di cui all’art. 7 del D.Lgs. 165/2001, comma 5-bis, in base al quale è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Pertanto, a partire da tale data, i contratti posti in essere in violazione del suddetto divieto sono nulli e determinano responsabilità erariale.
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