Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare l'esperienza d'uso e a fini statistici. Proseguendo con la navigazione se ne accetta l'utilizzo.

Con deliberazione n. 7/2019/PAR, la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Puglia, fornisce risposta al quesito in merito alla legittimità della corresponsione al Segretario Comunale delle somme derivanti dall’attività di rogito svolta dallo stesso durante l’orario di servizio.

I giudici sono del parere che è possibile individuare due categorie di Segretari comunali destinatari dei diritti di rogito: da un lato, i Segretari operanti in enti privi di dirigenti, a prescindere dalla fascia professionale di appartenenza; dall’altro, i Segretari privi di qualifica dirigenziale (quelli di fascia C).

In definitiva la Sezione, in accordo con quanto enunciato dalla Sezione delle Autonomie, ritiene che, ferma restando l’autonoma valutazione gestionale dell’ente, al Segretario comunale possa essere corrisposta la quota di diritti di rogito per l’attività prestata presso il comune.

ANOTHER PROTON WEBSITEPICTURES BY FREEPIK