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Con la delibera n. 114/2019/REG la Corte dei Conti del Veneto fornisce accurate indicazioni in merito alla disciplina che regola il reclutamento dei consulenti delle pubbliche amministrazioni.

Come previsto dall’art. 7, comma 6, del dlgs 165/2001, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Gli incarichi devono essere pertanto di natura temporanea e altamente qualificata. Non è di conseguenza concesso supplire con tale modalità a carenze di organico, che vanno invece colmate tramite le ordinarie procedure assunzionali.

A tal proposito, la Corte precisa che l’efficacia del divieto di cui al comma 5 bis dello stesso art. 7, di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, ha efficacia a decorrere dal 01/07/2019.

Un ulteriore requisito di legittimità è la procedura comparativa per la scelta del collaboratore; a tal proposito, viene evidenziato che non è considerato legittimo nemmeno procedere all’affidamento diretto in caso di esiguità del compenso da erogare, in quanto la disciplina degli incarichi di cui all’art. 7 del D.lgs. 165/2001 non è assimilabile alle procedure previste dal codice degli appalti. La giurisprudenza contabile ha ritenuto che, in via eccezionale, si possa procedere ad affidamento diretto unicamente in caso di procedura concorsuale andata deserta, unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.

Clicca qui per leggere la delibera n. 114/2019/REG della Corte dei Conti del Veneto.

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