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Con la deliberazione N. 14/SEZAUT/2019/QMIG, la Sezione delle Autonomie si è pronunciata in tema di compenso dei componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria con specifico riguardo alla possibilità per gli enti locali di adeguare gli emolumenti dei revisori nominati anteriormente all’entrata in vigore del decreto interministeriale del 21 dicembre 2018 ai nuovi parametri previsti dall’anzidetto provvedimento.

La disciplina del compenso dei revisori è contenuta negli artt. 234 e 241 del T.U.E.L. . Di specifico interesse è, in particolare, il comma 1 della citata disposizione che assegna ad un decreto interministeriale, emesso di concerto tra il Ministro dell’Interno e quello dell’Economia e delle Finanze, la determinazione dei limiti massimi del compenso base, individuando quali parametri di riferimento la classe demografica e le spese di funzionamento, oltre che quelle di investimento dell’Ente: la medesima disposizione prevede, altresì, l’aggiornamento triennale dei suddetti criteri.

Il Decreto interministeriale attualmente vigente è quello del 21 dicembre 2018 (pubblicato sulla G.U. del 4 gennaio 2019) con il quale, in considerazione del notevole incremento nell’ultimo decennio, delle funzioni svolte dall’organo di revisione economico-finanziaria e della necessità di un conseguente adeguamento dei compensi base, anche al fine di rispettare il principio dell’equo compenso di cui all’art. 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n.247, è stato aggiornato il previgente Decreto 20 maggio 2005 riconsiderando, in maniera significativa, gli importi di cui alle tabelle A, B e C alle quali l’art. 1 dello stesso decreto fa rinvio per la determinazione del compenso e delle previste maggiorazioni. Rilevante è, altresì, la previsione di cui al successivo comma 7 del medesimo art. 241 a mente del quale «l’ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina», rimettendo, in definitiva, la determinazione dell’emolumento in parola alla discrezionalità/responsabilità dell’organo politico al quale, pur dopo la novella recata dal d.l. n. 138/2011, compete, ai sensi dell’art. 234 del TUEL, la nomina dell’Organo di revisione.

Alla luce dei nuovi limiti massimi e dei nuovi parametri recati dal decreto interministeriale 21 dicembre 2018, ferma la previsione di cui al comma 7 dell’art. 241 del TUEL, è facoltà degli enti locali procedere, ai sensi degli artt. 234 e 241 del TUEL, ad un rinnovato giudizio circa l’adeguatezza dei compensi liquidati anteriormente al predetto decreto alla stregua dei limiti massimi fissati dal D.M. 20 maggio 2005 e, se del caso, provvedere ad una rideterminazione degli stessi al fine di ricondurli nei limiti di congruità e di adeguatezza, previa attenta verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri.

L’eventuale adeguamento non ha effetto retroattivo e decorre dalla data di esecutività della deliberazione di rideterminazione del compenso assunta dall’organo consiliare ai sensi degli artt. 234 e 241 TUEL.

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