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Come previsto dal comma 1148, lettera h), dell'art. 1 della L. 205/2017 (che ha modificato l’art. 22 del D.Lgs. 75/2017, comma 8), a partire dal 01/01/2019 si applica il divieto di cui all’art. 7 del D.Lgs. 165/2001, comma 5-bis, in base al quale è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Pertanto i contratti posti in essere in violazione del suddetto divieto sono nulli e determinano responsabilità erariale.

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