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Con l’orientamento applicativo CFL34, l’Aran evidenzia che la nuova disciplina in materia di codice disciplinare (art.59 del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018) non ha previsto, per nessuna delle fattispecie ivi previste di sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, l’erogazione dell’indennità cosiddetta “alimentare“, a prescindere dalla durata della sospensione.

Infatti, è stata espressamente abrogata la previsione dell’art.3, comma 6, ultimo periodo, del CCNL dell’11.4.2008, che, per il caso della sospensione dal lavoro con privazione della retribuzione da 11 giorni a sei mesi, disponeva che: “Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall’undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione indicata all’art. 52, comma 2, lett. b) (retribuzione base mensile) del CCNL del 14.9.2000 nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell’anzianità di servizio”.

Clicca qui per leggere l’orientamento applicativo CFL34 dell’Aran.

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