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Con la circolare n. 103/2018 l’Inps fornisce alcuni chiarimenti in merito alla disciplina delle prestazioni occasionali “PrestO” sulla base delle novità introdotte dall’articolo 2-bis del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87.

Ferma restando l’applicabilità della disciplina in questione esclusivamente alle Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (come stabilito dall’articolo 54-bis, comma 7, del decreto-legge n. 50/2017), viene introdotta la possibilità di indicare nella dichiarazione preventiva un monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a dieci giorni consecutivi.

Nella dichiarazione preventiva della prestazione lavorativa l’utilizzatore deve fornire le seguenti informazioni: 

  • i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • l'oggetto della prestazione;
  • la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a dieci giorni;
  • il compenso pattuito per la prestazione nei limiti previsti dalla legge. 

La dichiarazione deve essere trasmessa almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione. Sarà inoltre possibile incrementare il numero di ore inserite in procedura, con indicazione del relativo compenso. Anche in questo caso la dichiarazione inerente le ore aggiuntive deve essere trasmessa almeno un’ora prima del loro inizio e il sistema registrerà data e ora del loro inserimento. Potrà essere inserito un numero massimo di ore congruo rispetto ai giorni rimanenti nell’arco temporale della prestazione.

L’Inps ricorda che gli Enti locali possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20, dell’articolo 54-bis, del d.lgs. n. 50/2017, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali: 

  1. nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
  2. per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
  3. per attività di solidarietà, in collaborazione con altri Enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
  4. per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

Agli Enti locali, come alle Pubbliche Amministrazioni in genere, non si applica il divieto di utilizzo del contratto di prestazione occasionale previsto per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, né si applicano le limitazioni soggettive per i prestatori previste per le aziende che operano nei settori dell’agricoltura e del turismo (cfr. paragrafi 2 e 3 della circolare). 

La misura del compenso è liberamente fissata dalle parti, nel rispetto dei limiti minimi stabiliti dalla legge. In particolare, il compenso per ogni ora di prestazione lavorativa non può essere inferiore a 9,00 euro e l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative continuative, pari a 36,00 euro, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore.

Clicca qui per leggere la circolare n. 103/2018 dell’Inps.

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