Con l’orientamento applicativo CFL36 l’Aran fornisce alcuni chiarimenti in merito alla corretta applicazione della disposizione contenuta nell’art. 56 quater del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018, in materia di contribuzione alla previdenza complementare con risorse derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse dagli Enti.
Nello specifico, l’Agenzia ritiene utile precisare quanto segue:
a) a decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del CCNL del 21.5.2018 delle Funzioni Locali, l’art.56 - quater ha individuato il Fondo Perseo-Sirio quale unico fondo destinatario delle risorse derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse dagli enti, nella quota da questi determinata, ai sensi dell’art.208, commi 4, lett.c), del D.Lgs.n.285/1992 e destinata a tale finalità. Nel contempo, la nuova disciplina non esclude che siano mantenute le posizioni individuali eventualmente già esistenti presso altre forme pensionistiche complementari e le relative risorse pregresse già confluite, nel rispetto delle scelte ed autonome determinazioni individuali degli interessati;
b) l’obbligo di destinare le risorse di cui alla precedente lett.a) al Fondo Pensione Perseo non comporta anche l’obbligo di conferire allo stesso quota parte o la totalità del TFR, né la trasformazione del TFS in godimento in TFR.
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