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Con la risposta n. 304/2019 l’Agenzia delle Entrate precisa che, come previsto dal comma 5 dell’articolo 51 del TUIR, mentre le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale (tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore) concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, per le trasferte fuori del territorio comunale sono previsti tre distinti sistemi di tassazione in ragione del tipo di rimborso (analitico, forfetario o misto) scelto.

In caso di rimborso forfetario le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente euro 46,48 al giorno, elevate ad euro 77,47 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

I rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e di trasporto non concorrono invece a formare il reddito quando le spese stesse siano rimborsate sulla base di idonea documentazione.

Infine, in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto.

Clicca qui per leggere la risposta  n. 304/2019 dell’Agenzia delle Entrate.