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Con l’interpello n. 367/2020, l’Agenzia delle Entrate precisa che l’erogazione di una somma "una tantum", volta a compensare i mancati incrementi dei minimi contrattuali riferibili al periodo di vacatio contrattuale, rientra tra le cause di carattere giuridico che consentono l'applicazione dell'articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir, ovvero che i predetti compensi siano assoggettati a tassazione separata.

Clicca qui per leggere l’interpello n. 367/2020 dell’Agenzia delle Entrate.