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L’Agenzia delle Entrate, con parere del 30 ottobre 2015, risoluzione n. 92/E, chiarisce che l’art. 51 comma 5 del TUIR definisce il regime fiscale da applicare alle somme corrisposte al dipendente nell’ipotesi di trasferte o missioni; in particolare:

“…omissis… mentre le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto, comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito, per le trasferte fuori del territorio comunale sono previsti tre distinti sistemi di tassazione in ragione del tipo di rimborso (analitico, forfetario o misto) scelto. In ogni caso, non è possibile ipotizzare, …omissis…, nuovi e diversi sistemi di calcolo degli importi che non concorrono al reddito.

Per quanto concerne il regime fiscale da applicare ai rimborsi spese corrisposti sotto forma di indennità chilometrica …omissis… i rimborsi chilometrici erogati per l'espletamento della prestazione lavorativa in un comune diverso da quello in cui è situata la sede di lavoro, sono esenti da imposizione, sempreché, in sede di liquidazione, l'ammontare dell'indennità sia calcolato in base alle tabelle ACI, avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura. Detti elementi dovranno risultare dalla documentazione interna conservata dal datore di lavoro.”

Per leggere il parere dell’Agenzia delle Entrate, clicca qui.