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In riferimento alla ns/ news di ieri 25/02/2019, segnaliamo che l’Aran, nell’orientamento applicativo CFL39, ha approfondito anche il tema della mobilità in merito alla nuova disciplina relativa ai profili della categoria D (di cui all’art.12, comma 9, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018).

Preliminarmente, l’Agenzia ricorda che, con la mobilità volontaria, di cui all’art. 30 del D.Lgs.n.165/2001, il rapporto di lavoro del personale trasferito non si estingue ma, più semplicemente, prosegue con il nuovo ente con le medesime caratteristiche e con gli identici contenuti che aveva presso il precedente datore di lavoro pubblico.

Conseguentemente, in questa fattispecie occorre considerare che il dipendente in mobilità è già in possesso del profilo della categoria D, con trattamento stipendiale corrispondente alla posizione economica D3, e che, quindi, presso l’amministrazione di appartenenza, si è già collocato nell’ambito della clausola di salvaguardia della situazione soggettiva prevista dal CCNL.

Pertanto, se prima del 21.5.2018 è stato già pubblicato un bando di mobilità per profili di categoria D, con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D3, il dipendente trasferito certamente continua a godere della garanzia della conservazione del profilo e della posizione economica già acquisita (art.12, commi 5 e 9).

Dopo la data del 21.5.2018, i bandi di mobilità per la copertura di posti vacanti della categoria D potranno riguardare solo la “generica” categoria D, anche ove si trattasse di posti relativi a profilli per i quali precedentemente era previsto l’accesso diretto dall’esterno nella posizione economica D3.

Ai suddetti bandi di mobilità, per la copertura di posti della categoria D, per i profili di cui si tratta, potranno partecipare dipendenti di altre amministrazioni, in possesso di profili con trattamento economico stipendiale, indistintamente, pari sia a D1 sia a D3.

Ove nella procedura di mobilità, risulti selezionato un dipendente ancora in possesso di profilo di categoria D, con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D3, allo stesso sarà applicata la garanzia contrattuale.

In questi casi, l’eventuale possesso di un profilo della categoria D, con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D3, come prescritto espressamente anche dall’art.12, comma 6, del CCNL del 21.5.2018, rileva esclusivamente per la parte della posizione economica da imputare al fondo delle risorse decentrate e per la determinazione delle risorse da recuperare alle risorse stabili in caso di cessazione, a qualunque titolo, del rapporto di lavoro.

Clicca qui per leggere l’orientamento applicativo CFL39 dell’Aran.