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Con il parere 1652/2019 l’Aran si esprime in merito alla nuova indennità condizioni di lavoro (di cui all’art. 70-bis del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018), che accorpa le precedenti indennità di rischio, disagio e maneggio valori.

La nuova indennità è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività legittimanti ed il suo ammontare è determinato in sede di contrattazione integrativa sulla base di specifici criteri individuati dal CCNL, cioè:

Questa unica indennità vale a remunerare, anche complessivamente, tutte le diverse fattispecie ivi considerate, nell’ambito di un importo massimo di euro 10 giornalieri (ad esempio l’indennità potrebbe essere riconosciuta in un importo più elevato a favore di un lavoratore che, addetto al maneggio valori, si trovi ad operare anche in una situazione di disagio, rispetto a un lavoratore che, invece, renda solo la propria prestazione in una condizione di disagio).

Si esclude di conseguenza che per ogni fattispecie possa essere riconosciuta l’indennità in uno specifico importo di euro 10: in caso di concomitanza delle stesse non può pertanto essere previsto un ammontare massimo di euro 30 giornalieri.

Clicca qui per leggere il parere 1652/2019 dell’Aran.