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Con l’orientamento applicativo CFC32, relativo al comparto Funzioni Centrali, ma valido anche per il comparto Funzioni Locali, l’Aran chiarisce se possa essere concesso o meno il permesso ex art. 35 su base oraria per l’espletamento di visite o prestazioni al di fuori dell’orario di lavoro, laddove nella richiesta si evidenzi che l’uscita anticipata rispetto all’orario ordinario di lavoro è resa necessaria dal raggiungimento della struttura sanitaria di riferimento.

L’Agenzia precisa che le casistiche alla base delle richieste dei permessi ex art. 35 del CCNL Comparto Funzioni centrali del 12/2/2018 sono varie e, per tale ragione, non vi è una puntuale elencazione nel testo contrattuale, che si è limitato a fare riferimento all’inclusione, nel periodo di assenza giustificato dai permessi in oggetto, dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

Tale previsione si è resa necessaria a causa del vincolo di strumentalità che può verificarsi tra il tempo per le visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici e quello necessario per raggiungere il luogo di esecuzione delle stesse e/o per il rientro alla sede di lavoro, dal momento che anche questo può ricadere all’interno dell’ orario di lavoro. Pertanto, nel caso sottoposto, anche se l’ora fissata per la visita, terapia, prestazione specialistica od esame diagnostico si colloca al di fuori dell’orario di lavoro, il tempo di percorrenza, qualora ricada all’ interno dell’orario di lavoro e sia strettamente necessario per raggiungere la sede di esecuzione delle suddette prestazioni all’ora fissata, possa essere egualmente imputato ai permessi di cui all’art. 35. Anche in questo caso, ai fini del riconoscimento del permesso, l’amministrazione potrà valutare la congruità del tempo di percorrenza, sulla base dell’orario di visita o prestazione indicata risultante dall’attestazione di presenza redatta dal medico o dal personale amministrativo preposto.

Clicca qui per leggere l’orientamento applicativo CFC32 dell’Aran.