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Con la sentenza n. 27384/2019 la Corte di Cassazione chiarisce alcuni principi fondamentali riguardo alla natura ed alla istituzione delle P.O. in particolare negli enti locali.

La posizione organizzativa si distingue dal profilo professionale e individua nell'ambito dell'organizzazione dell'ente funzioni strategiche e di alta responsabilità che giustificano il riconoscimento di un'indennità aggiuntiva; ove il dipendente venga assegnato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall'ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o l'illegittimità del provvedimento di formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l'intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, che è diretto a commisurare l'entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa.

Del resto, in tema di lavoro pubblico negli enti locali, l'art. 8 CCNL 31 marzo 1999, nel prevedere la istituzione delle posizioni organizzative non stabilisce un obbligo incondizionato per la P.A., atteso che tale attività rientra nelle funzioni organizzative dell'ente che, in via generale, e a prescindere dalle previsioni contrattuali, deve tener conto delle proprie esigenze e dei vincoli di bilancio che, altrimenti, non risulterebbero rispettati. Né, d'altra parte, può dirsi sussistente un obbligo dell'Ente di conferire posizioni organizzative pur istituite.

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