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Con l’orientamento applicativo CFL58 l’Aran chiarisce se sia o meno obbligatorio per l’ente destinare una quota dei proventi contravvenzionali, di cui all’art. 208, comma 4, lett.c) e 5 del D.Lgs.n.285/1992, al finanziamento di forme di previdenza integrativa.

L’art.56 quater del CCNL del 21.5. 2018 delle Funzioni Locali individua, espressamente, alle lettere a), b) e c) del comma 1 dello stesso, le possibili modalità di utilizzo dei proventi della sanzioni amministrative derivanti dalla violazione del codice della strada.

Tale disciplina contrattuale, tuttavia, si muove, sempre all’interno della cornice regolativa dell’art.208 del D.lgs.n.285/1992.

Infatti, il citato art.56 quater, comma 1, del CCNL del 21.5.2018 dispone che: “I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell’art. 208, commi 4 lett.c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative,….”.

Pertanto, come evidenziato dalla clausola contrattuale, in coerenza e nel rispetto delle disposizioni del citato art.208, commi 4 lett.c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992, spetta sempre e solo all’ente la concreta individuazione delle possibili finalità di utilizzo delle risorse di cui si tratta, tra quelle indicate nella legge e l’ammontare delle risorse per ciascuna fissata.

In proposito, infatti, si richiama la espressa previsione dell’art.208, comma 5, del D.Lgs.n.285/1992,secondo la quale:Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.”

Clicca qui per leggere l’orientamento applicativo CFL58 dell’Aran.