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Con l’orientamento applicativo CFL59 l’Aran chiarisce quali siano le corrette modalità applicative per la determinazione della retribuzione di posizione da riconoscere al dipendente che, già titolare di posizione organizzativa presso l’ente di appartenenza, sia utilizzato a tempo parziale ed incaricato di altra posizione organizzativa presso altro ente o presso servizi in convenzione o presso una unione di comuni, secondo la disciplina degli artt.14 e 13 del CCNL del 22.1.2004.

Relativamente alla determinazione della retribuzione di posizione, ove si verifichino tutti i presupposti di cui art.17, comma 6, del CCNL del 21.5.2018, descritti nel dettaglio nell’orientamento applicativo, si potrà dare luogo all’applicazione della disciplina del medesimo comma, che, ribadendo quanto già previsto dai richiamati artt. 14 e 13 del CCNL del 22.1.2004, dispone che:

a) l’ente di appartenenza continua a corrispondere la retribuzione di posizione e di risultato secondo i criteri dallo stesso stabiliti, riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con onere a proprio carico;

b) l’Unione, l’ente, o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l’utilizzo a tempo parziale corrispondono, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa;

c) al fine di compensare effettivamente la maggiore gravosità connessa alla titolarità di due posizioni organizzative e lo svolgimento delle prestazioni in diverse sedi di lavoro, i soggetti di cui si è detto (Unione, Ente utilizzatore e servizio in convenzione) possono altresì corrispondere, una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita ai sensi del precedente alinea, di importo non superiore al 30% della stessa, con oneri a proprio carico;

d) quindi, solo l’ente utilizzatore a tempo parziale, il servizio in convenzione e l’unione di comuni, che si avvalgono del lavoratore di altro ente, si assumono l’onere della maggiorazione fino al 30% della retribuzione di posizione, considerata nel suo valore pieno, prevista dalla disciplina contrattuale;

e) l’importo della retribuzione di posizione,  determinato tenendo conto anche della eventuale maggiorazione dell’art.17, comma 6, ultimo alinea, del CCNL del 21.5.2018, deve essere, comunque, poi riproporzionato in relazione alla durata prevista della prestazione lavorativa presso l’ente utilizzatore a tempo parziale, il servizio in convenzione e l’unione di comuni;

f) gli oneri della eventuale maggiorazione della retribuzione riconosciuta dall’ente utilizzatore a tempo parziale, dal servizio in convenzione e dall’unione di comuni sono posti a carico di questi;

g) in coerenza con la ratio dell’istituto e con gli orientamenti applicativi già formulati in materia, il riproporzionamento deve essere effettuato in relazione al numero delle ore che il dipendente effettivamente è chiamato a rendere presso l’ente di appartenenza e presso l’utilizzatore a tempo parziale, il servizio in convenzione e l’unione di comuni;

h) per effetto della nuova disciplina, tenuto conto anche delle regole in materia di valori della retribuzione di posizione recate dall’art.15 del CCNL del 21.5.2018, è venuto meno anche il precedente tetto di € 16.000, previsto dai precedenti artt.13 e 14 del CCNL del 22.1.2004 per le ipotesi considerate.

Clicca qui per leggere l’orientamento applicativo CFL59 dell’Aran.