Con l’orientamento applicativo CFL103, l’Aran esprime il suo parere in merito al seguente quesito: ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del CCNL 21.05.2018, perché ci si possa avvalere delle valutazioni del triennio precedente ai fini della attribuzione delle progressioni economiche orizzontali è necessario che alla valutazione abbia fatto seguito in tali anni anche la concreta erogazione dei premi di performance?
Con riferimento alla questione in oggetto, per quanto di competenza, si ritiene opportuno precisare che la disciplina dell’art. 16, comma 3, del CCNL 21.05.2018, ha inteso assumere quale presupposto per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali le “risultanze della valutazione della performance individuale del triennio precedente l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell’istituto”, senza che a tal fine rilevi la circostanza che, negli anni in riferimento, vi sia stata o meno l’erogazione in concreto dei relativi premi di performance individuale.
La ratio della disposizione, infatti, è quella di evitare che l’ente, come avveniva in passato, attivi due distinte procedure di valutazione relativa l’una alla performance individuale e l’altra alle progressioni economiche orizzontali, rette da criteri diversi.
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