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Con l’orientamento applicativo CFL117A l’Aran risponde al seguente quesito: qualora le festività infrasettimanali siano escluse dall’orario di servizio dell’Ente quale trattamento economico sarebbe dovuto in tali giornate al personale turnista appartenente al servizio di Polizia Locale eventualmente richiamato in servizio per specifiche esigenze che dovessero sopravvenire?

Per quanto di competenza, l’Agenzia rileva che se in sede di regolamentazione dell’orario di servizio l’ente decide che all’interno dello stesso, per tutti i servizi e per tutti gli uffici, non sono ricomprese le giornate di festività infrasettimanale, le stesse non possono essere prese in considerazione neppure ai fini dell’articolazione settimanale dell’orario di lavoro del personale. Quindi, anche per il personale turnista viene meno l’obbligo della prestazione lavorativa.

Premesso quanto sopra,  circa la determinazione del trattamento giuridico ed economico spettante per l’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale,  nel caso in cui l’ente abbia previsto un orario di servizio all’interno del quale per tutti i servizi e tutti gli uffici, (e dunque per tutto il personale, sia esso turnante sia non inserito in turnazione) sia esclusa la prestazione lavorativa nelle giornate di festività infrasettimanale, l’Aran ritiene opportuno richiamare quanto già espresso con l’orientamento applicativo RAL790.

Riguardo ai contenuti del richiamato orientamento, viene evidenziato che la norma di cui all’art. 24, comma 2 CCNL 14.09.2000 prende esclusivamente in considerazione il personale che per particolari esigenze di servizio (e quindi, non come lavoro ordinario settimanale o come ordinaria prestazione in turno) ed in via eccezionale, presti la propria attività lavorativa in una giornata festiva infrasettimanale.

Secondo la ratio della clausola, quindi, la disciplina ivi contenuta dovrebbe essere riservata esclusivamente a  quei lavoratori che non siano ordinariamente coinvolti in un regime di turnazione poiché, come noto, secondo la più coerente e corretta  applicazione dell’istituto di cui all’art. 23 del CCNL del 21 maggio 2018, l’orario di lavoro del personale inserito nell’organizzazione del lavoro per turni  ricomprende necessariamente anche le domeniche (fermo restando l’obbligo di garantire al lavoratore che presta la sua attività di domenica il recupero del riposo settimanale in altro giorno, secondo il turno assegnato) e le eventuali festività infrasettimanali ricadenti in tale arco temporale.

Infatti, lo scopo dell’organizzazione del lavoro del turno è proprio la garanzia della continuità dell’erogazione del servizio.

In considerazione di quanto precede, pertanto, a parere dell’Agenzia, in una fattispecie quale quella in esame, l’utilizzazione dell’istituto di cui all’art. 24, comma 2 e del trattamento ivi previsto anche a favore del personale turnista che per il particolare orario di servizio adottato non sia tenuto a svolgere lavoro in giornata festiva infrasettimanale, ove non gestita con responsabilità ed in relazione ad esigenze di carattere effettivamente eccezionale e straordinario, potrebbe risultare una misura elusiva della corretta applicazione del trattamento normativo ed economico spettante al personale turnista.

Al riguardo, si ricorda che, l’orientamento applicativo formulato dall’Aran in materia di turnazione in giornata di festività infrasettimanale, ha trovato conferma nelle diverse pronunce della Corte di Cassazione che sono intervenute su tale particolare aspetto della disciplina contrattuale dell’orario di lavoro del personale.

Clicca qui per leggere l’orientamento applicativo CFL117A dell’Aran.