Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare l'esperienza d'uso e a fini statistici. Proseguendo con la navigazione se ne accetta l'utilizzo.

Stampa

Con l’orientamento CFL123 l’Aran risponde ai seguenti quesiti:

Con riferimento alle questioni in oggetto, l’Agenzia precisa che si deve anzitutto considerare che il triennio indicato nell’art. 16, comma 3 del CCNL del 21 maggio 2018 non rappresenta un requisito di partecipazione, ma l’inderogabile arco temporale di riferimento relativo agli esiti della valutazione della performance individuale da considerare, in base al nuovo sistema, ai fini dell’attribuzione della progressione economica orizzontale.

Relativamente alla fattispecie dedotta, tuttavia, l’Aran non ha altri elementi di valutazione da fornire poiché la questione posta non attiene alla definizione della portata applicativa di specifiche clausole contrattuali ma, diversamente, alle concrete modalità applicative delle regole che ciascun ente può adottare in materia di attribuzione della progressione economica orizzontale.

Si ritiene, infatti che solo ciascun ente possa stimare se, ai fini della valutazione della performance individuale del triennio che precede la data di attivazione dell’istituto, nella declinazione dei criteri attinenti all’esperienza dei dipendenti interessati nell’ambito professionale di riferimento, possa essere considerata, per i dipendenti provenienti da una procedura di mobilità, anche l’esperienza maturata presso l’amministrazione di provenienza.

Diversa può ragionevolmente ritenersi l’incidenza dell’istituto della mobilità relativamente alla norma contenuta nell’art. 16, comma 6, del richiamato CCNL, che individua espressamente il requisito di ammissibilità alla procedura per l’attribuzione delle progressioni economiche all’interno della categoria.

Trattandosi di un requisito, ai fini del computo dello stesso (24 mesi di permanenza nella posizione economica in godimento) l’Agenzia, relativamente alle fattispecie di mobilità del personale, ribadisce il proprio orientamento per il quale debba tenersi conto anche del periodo di permanenza maturato dal dipendente nella posizione economica acquisita presso l’ente di provenienza.

Infatti, in base alla disciplina generale dell’istituto della mobilità il rapporto di lavoro del dipendente, instaurato originariamente presso l’ente di provenienza, prosegue senza soluzione di continuità presso l’ente di destinazione con gli stessi contenuti e caratteristiche e con la garanzia anche del mantenimento del trattamento giuridico ed economico già in godimento.

Clicca qui per leggere l’orientamento applicativo CFL123 dell’Aran.