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L'ARAN, con l'orientamento applicativo CFL127, fornisce indicazioni sulla giustificazione dell'assenza temporanea dal servizio del personale appartenente al comparto delle Funzioni locali, tra cui anche il personale educativo, socio-sanitario e della Polizia locale, convocato dalla ASL per la somministrazione del vaccino Sars-Cov-2, alla luce di quanto già avviene per il personale del Comparto Scuola ai sensi dell’art. 31, comma 5, del DL. 22/3/2021, n° 41.

Riportiamo il testo del parere.

In relazione alla tematica in oggetto si ritiene preliminarmente necessario rammentare che, in base al disposto dell’art. 46, comma 1, Dlgs n, 165/2001 e smi, l’attività di assistenza alle Amministrazioni della scrivente Agenzia è limitata, per quanto qui ne occupa, alla formulazione di orientamenti per la uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui essa è parte stipulante e non può quindi estendersi all’interpretazione di disposizioni legislativeo regolamentari, né può consistere in indicazioni operative per l’attività di gestione che, in quanto espressione del potere organizzativo e direttivo datoriale, costituisce esclusiva prerogativa e responsabilità dell’Ente.

Tanto premesso, per quanto di competenza, si precisa quanto segue.

Nell’ambito della cornice contrattuale non si rinvengono disposizioni specifiche legate alla “pandemia” e tanto meno indicazioni regolative per l’assenza temporanea dal servizio per l’espletamento della prestazione vaccinale in oggetto.

La scrivente Agenzia, per i limiti di competenza sopra indicati, non può dare indicazioni in merito agli istituti da utilizzare, nei casi prospettanti, in quanto non può operare una interpretazione analogica di una specifica disposizione di legge, nel caso di specie l’art. 31, comma 5, del D.L n. 41/2021 introdotta dal legislatore con riferimento al comparto Scuola.

Ad ogni buon conto, a titolo di collaborazione istituzionale, si ritiene utile al riguardo rilevare che qualora per certe categorie di lavoratori (es. personale sanitario, educativo e Forze dell’ordine) la vaccinazione contro il COVID-19 debba essere intesa come una delle misure di prevenzione del rischio COVID, potrebbe ritenersi che tale assenza, ragionevolmente, sia giustificata alla stessa stregua delle altre assenze derivanti dalle attività di sorveglianza sanitaria come disposta dal D. Lgs. 81/2008 “Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

Tale ricostruzione interpretativa analogica, tuttavia, potrà essere asseverata soltanto dal Dipartimento della Funzione Pubblica quale soggetto istituzionale competente.

Caso diverso è quello in cui non vi sia un nesso causale specifico tra l’appartenenza ad una certa categoria di lavoratori e l’assenza per prestazione vaccinale (p. es. vaccino programmato per classe anagrafica).

In questi casi, una volta chiarito, da parte dell’autorità sanitaria competente (ASL), se la prestazione vaccinale possa essere ricondotta ad una delle fattispecie (terapia, visita o prestazione diagnostica) contemplate all’art. 35, comma 1, del CCNL 21/05/2018 “Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o diagnostiche”, si ritiene che l’attestazione di avvenuta vaccinazione sia sicuramente titolo idoneo per giustificare, a domanda, l’assenza dal servizio.

Per i casi testé considerati, qualora non possa sovvenire il disposto dell’art. 35, comma 1, del CCNL 21/05/2018, si ritiene che si possa legittimamente fare ricorso agli istituti previsti dall’art. 32 “Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari” e/o dall’art. 33 bis “Permessi brevi” dello stesso CCNL.