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Con l’orientamento applicativo AFL36 l’Aran risponde al seguente quesito: alla dirigenza Amministrativa, Tecnica e Professionale i nuovi valori della retribuzione di posizione fissa ridefiniti nella tabella riportata all’art. 87, comma 3, del CCNL 17/12/2020 relativo all’Area delle Funzioni locali, da corrispondere con decorrenza dall’1/1/2018, debbono essere riconosciuti solo a fronte dell’attribuzione di un incarico e quindi ai dirigenti a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di prova ed ai dirigenti a tempo determinato dopo il superamento del periodo di prova e la prestazione di un periodo di servizio di almeno sei mesi, oppure i nuovi valori in discorso debbono essere riconosciuti a tutti i dirigenti all’atto della loro assunzione?

In relazione alla tematica in esame si ritiene preliminarmente necessario precisare che le disposizioni dell’articolo 70, comma 2, primo periodo, del CCNL 17.12.2020, relativo all’Area delle Funzioni locali prevedono per tutti i dirigenti, anche neo-assunti, il diritto al conferimento di un incarico dirigenziale nell’ambito delle tipologie previste nel comma 1 del medesimo articolo, una volta superato il periodo di prova.

In forza delle disposizioni dell’art. 14, del CCNL 08.06.2000, relativo alla ex Area III, tuttora applicabili ex art. 1, comma 11, del CCNL 17.12.2020, il periodo di prova per i dirigenti titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato è di sei mesi.

Le disposizioni dell’art. 70, comma 2, secondo periodo, del CCNL 17.12.2020, prevedono che gli incarichi siano conferiti anche ai dirigenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, “che, dopo il superamento del periodo di prova, abbiano prestato servizio per almeno sei mesi”.

La locuzione da ultimo richiamata richiede una precisazione interpretativa in ragione delle esigenze di contestualizzazione sistematica della sua formulazione.

Infatti, il CCNL 17.12.2020 non ha formulato una esplicita disciplina della durata del periodo di prova nel rapporto di lavoro dirigenziale a tempo determinato intendendo riservare a tale fattispecie, in applicazione del generale principio di non discriminazione, la stessa regolazione riferita al rapporto a tempo indeterminato, cioè sei mesi e la norma dell’art. 70, comma 2, ultimo periodo avrebbe dovuto significare tale regola.

Pertanto, ancorché espressa con una formulazione non del tutto precisa, si ritiene che la norma da ultimo citata sia da interpretarsi nel senso che il periodo di prova ivi richiamato abbia una durata coincidente con il periodo semestrale di effettivo servizio pure ivi prescritto, senza duplicazione dei periodi.

Una diversa lettura interpretativa, invero, risulterebbe non rispettosa del principio di non discriminazione oltreché diseconomica sul piano della gestione delle risorse umane.

In considerazione di quanto precede al dirigente titolare di rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, dopo il positivo espletamento del periodo di prova di sei mesi, deve essere conferito un incarico -tra quelli attribuibili  ex art. 70 del CCNL 17.12.2020-  con contestuale attribuzione di una retribuzione di posizione di valore compreso tra quello minimo di parte fissa  e quello massimo, come definiti, rispettivamente, dalle tabelle di cui all’art. 89, commi  3 e 6, del CCNL stesso.

L’Aran ritiene opportuno rammentare, infine, che in ogni caso i valori di retribuzione di posizione di cui trattasi debbono essere totalmente coperti e finanziati con oneri a carico del fondo di cui all’art. 90 del ripetuto CCNL.

Clicca qui per leggere l’orientamento applicativo AFL36 dell’Aran.