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Con l’orientamento applicativo AFL37 l’Aran risponde al seguente quesito: qual è la corretta interpretazione a fini applicativi delle disposizioni di cui all’art. 57, comma 3, del CCNL 17/12/2020 relativo all’Area delle Funzioni locali?

Ai fini della corretta interpretazione dell’art. 57, comma 3 del CCNL del 17 dicembre 2020, possono considerarsi confermate alcune indicazioni già espresse da parte della scrivente Agenzia relativamente alle norme contrattuali previgenti, (art. 27, comma 9 e 28, comma 2 del CCNL del 23.12.1999), norme attualmente disapplicate dall’art. 62, comma 1, lett. B), 11° e 12° alinea del nuovo testo contrattuale.

In fase di applicazione della citata norma, pertanto, tenuto conto che le risorse del fondo sono annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato si precisa che:

a) Retribuzione di posizione.

Eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione, che in un determinato anno non sia stato possibile utilizzare integralmente per tale finalità, sono destinate ad incrementare la retribuzione di risultato relativa al medesimo anno.

La clausola vincola, in modo espresso, le risorse della retribuzione di posizione non utilizzate in un anno esclusivamente al finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti nell’anno stesso in cui si è determinato il mancato utilizzo.

Si tratta di un’indicazione di carattere generale che consente di ricomprendervi anche le fattispecie delle posizioni dirigenziali non coperte o temporaneamente vacanti.

b) Retribuzione di risultato.

Su tale aspetto, come noto, il CCNL prevede che “Qualora l’integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell’anno successivo”.

Queste risorse aggiuntive hanno sempre e comunque natura di  “una tantum”, nel senso che esse non possono essere considerate come un incremento permanente dell’ammontare delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato.

Si ricorda che, ove il risparmio nella erogazione della retribuzione di risultato derivi dal mancato o solo parziale raggiungimento degli obiettivi nell’anno di riferimento non si ritiene possa essersi verificata una situazione di impossibilità di utilizzo delle risorse.

Inoltre, nella nuova formulazione della norma è espressamente chiarito che il “riporto” all’anno successivo è ammesso solo nel caso in cui l’integrale destinazione delle risorse non sia stata oggettivamente possibile, situazione che non si verifica nella fattispecie prospettata, in cui le risorse sono state integralmente destinate, ma non integralmente pagate.

Qualora, pertanto, gli obiettivi non siano raggiunti in tutto o in parte e, per tale ragione, non sia erogata interamente o anche solo parzialmente, la retribuzione di risultato, le risorse previste per il finanziamento di tale voce retributiva nello stesso anno di riferimento non possono che divenire economie di bilancio e tornare nella disponibilità dell’ente.

Clicca qui per leggere l’orientamento applicativo AFL37 dell’Aran.