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Con l’orientamento applicativo CFC48, relativo al Comparto Funzioni Centrali ma valido anche per il Comparto Funzioni Locali, l’Aran risponde al seguente quesito:

Come si deve correttamente calcolare il 3% dei lavoratori che possono beneficiare dei permessi per il diritto allo studio soprattutto quando l’art. 46 del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2016-2018 parla di “arrotondamento all’unità superiore”? E tale regola come deve applicarsi agli enti di piccole dimensioni?

In via preliminare si rappresenta che il CCNL Comparto Funzioni Centrali detta una puntuale disciplina in ordine ai limiti entro i quali i permessi per il diritto allo studio in favore dei dipendenti possano essere riconosciuti. In particolare, il beneficio consiste nel diritto a fruire di un massimo di 150 ore annue individuali di permesso retribuito e può essere riconosciuto ad un numero di lavoratori pari al 3% del personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, arrotondato all’unità superiore.

Ciò detto, l’“arrotondamento all’unità superiore” non deve essere riferito al valore percentuale (dal 3% al 4%, ad esempio) ma all’unità del personale che potrebbe usufruire di detti permessi (da 10,6 a 11 lavoratori).

Nel caso di enti di piccole dimensioni, quindi, se in applicazione di detto principio il risultato aritmetico dovesse portare ad un valore decimale di poco superiore allo 0 (ad esempio 0,2) il beneficio in parola potrà essere riconosciuto ad un solo lavoratore.

Riassumendo, l’applicazione della regola in questione deve limitare il beneficio alla quota predefinita del 3% del personale in servizio ma, allo stesso tempo, non può comprimere oltremodo il diritto allo studio, soprattutto in ambiti in cui il numero dei dipendenti è particolarmente contenuto. Per tale motivo le parti hanno introdotto l’arrotondamento all’unità superiore, così da assicurare che almeno uno dei dipendenti dell’Amministrazione possa fruire dei permessi in esame.