📌 Con l’orientamento applicativo ID 34211, l’ARAN interviene sul tema della corresponsione dell’indennità per specifiche responsabilità, prevista dall’art. 84 del CCNL 16 novembre 2022, in presenza di assenze dal servizio. In particolare, l’Agenzia chiarisce che, in via generale, ai fini dell’erogazione dell’indennità, occorre mantenere un rapporto diretto tra tempo di lavoro effettivo, attività svolta e l’emolumento corrispondente.
📝 Punti chiave:
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Le assenze per malattia, permessi retribuiti o congedo per maternità sono in linea di principio considerate interruzioni del servizio, dunque possono influenzare la misura dell’indennità.
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Tuttavia, la contrattazione integrativa ha margini per definire, con criteri oggettivi, se e come applicare eventuali decurtazioni.
L’indirizzo di ARAN conferma un principio importante per gli enti locali: l’indennità per responsabilità non può prescindere dalla presenza in servizio, ma spetta comunque alla sede decentrata modulare l’applicazione secondo il contesto organizzativo.
📚 Fonte: orientamento applicativo Aran ID 34211
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