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📌 L’ARAN interviene sul tema del riposo compensativo spettante al personale chiamato a svolgere attività elettorale nel giorno di riposo settimanale, chiarendo il rapporto tra la disciplina speciale dello straordinario elettorale e le nuove regole introdotte dal CCNL Funzioni Locali 2022-2024. 

📝 Secondo l’Agenzia, le disposizioni dell’art. 26 del CCNL 23 febbraio 2026 sono riferibili esclusivamente a fattispecie nelle quali i dipendenti, per particolari esigenze di servizio siano chiamati a svolgere la prestazione lavorativa nel giorno del riposo settimanale. In questi casi è riconosciuto il diritto al riposo compensativo di almeno 24 ore consecutive. 

Diversamente, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie continua ad applicarsi la disciplina dello straordinario elettorale (art. 16 del CCNL 5 ottobre 2001 che ha integrato l’art. 39 del CCNL del 14.9.2000) che prevede che il dipendente ha diritto al compenso economico per straordinario e ad un riposo compensativo pari alle ore effettivamente lavorate. 

📚 Fonte: ARAN – Direzione “Contrattazione 2” U.O. Regioni ed Enti Locali, Risposta a nota prot. n. 9224 del 26.02.2026 (prot. Entrata Aran n. 1750 del 27.02.2026)