📌 Un recente orientamento applicativo ARAN fornisce un chiarimento sull’interpretazione dell’art. 39, comma 2, del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018, relativo all’aspettativa per motivi personali o familiari. La disposizione contrattuale stabilisce che i periodi di aspettativa non retribuita non devono essere considerati ai fini del calcolo del periodo di comporto.
📝 L’ARAN evidenzia che "la norma contrattuale riferita all’aspettativa per motivi personali di cui all’art. 39, comma 2, del CCNL 21.05.2018, ai sensi della quale “L’aspettativa di cui al comma 1 è fruibile anche frazionatamente ed i relativi periodi non sono presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di comporto”, si limita a dire che, fermo restando che per calcolare il periodo di comporto si deve retroagire di 3 anni di calendario, eventuali periodi di aspettativa non retribuita non si sommano alle assenze per malattia in quanto il periodo di comporto, non è il triennio di osservazione, ma i 18 mesi di conservazione del posto retribuiti in modo decrescente (100%-90%-50%)."
📚 Fonte: ARAN – Orientamento applicativo ID 37485.
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