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📌 In caso di conferimento di un incarico di Elevata Qualificazione a un dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, la retribuzione di posizione deve essere riproporzionata in relazione alla percentuale di part-time. 

Il contratto distingue infatti la retribuzione di posizione, determinata in base alla complessità e alle responsabilità dell’incarico, dalla retribuzione di risultato, collegata invece al raggiungimento degli obiettivi e alla valutazione della performance individuale. Per la retribuzione di posizione, l’art. 19 comma 7, stabilisce espressamente l’applicazione del principio del riproporzionamento: pertanto, nel caso di un rapporto di lavoro al 50%, non è possibile evitare la conseguente riduzione sulla base delle valutazioni positive conseguite dal dipendente negli anni.

Diversa è la disciplina della retribuzione di risultato, per la quale possono trovare applicazione criteri non direttamente proporzionali all’orario di lavoro, secondo quanto previsto dall’art. 55 comma 11 e dalla contrattazione integrativa.

📚 Fonte: ARAN – Orientamento applicativo ID 39101

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