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L’Aran, con l’orientamento applicativo RAL_1851 del 14 luglio 2016, si pronuncia in merito alla seguente problematica: “Un ente, per soddisfare specifiche esigenze organizzative, ha deciso di mantenere aperto nella giornata del santo patrono, ricadente nella giornata del sabato, sino alle ore 14,00 un proprio ufficio, che ha un orario di servizio ordinariamente articolato su sei giorni lavorativi settimanali, dal lunedì al sabato. Se un dipendente del suddetto ufficio decidesse di non prestare la propria attività lavorativa nel giorno della festività del santo patrono, è tenuto a giustificare tale assenza?”

L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, al riguardo afferma che: “…omissis… come già evidenziato in precedenti orientamenti applicativi, la giornata del santo patrono deve considerarsi giorno festivo infrasettimanale; pertanto, nel caso di attività lavorativa resa dal dipendente nel giorno del Santo Patrono troverà applicazione la disciplina dell’art.24, comma 2, del CCNL del 14.9.2000 …omissis… che prende in considerazione proprio la specifica ipotesi del lavoratore, che, eccezionalmente, al di là dell’orario ordinario di lavoro, è chiamato a rendere la sua prestazione in una giornata festiva infrasettimanale.”

In base al “…omissis… richiamato art.24, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, pertanto, la richiesta prestazione lavorativa, motivata da particolari esigenze di servizio nel giorno festivo infrasettimanale non può che ritenersi contrattualmente dovuta; conseguentemente …omissis… ogni eventuale assenza del dipendente interessato in quella giornata, quindi, dovrà essere necessariamente ricondotta ad una delle diverse tipologie previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva (malattia, ferie, permesso, ecc.), nel rispetto comunque dei limiti, delle modalità e delle formalità per esse stabilite.”

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