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L’Aran, con l’orientamento applicativo RAL_1861 del 01 agosto 2016, risponde al seguente quesito: “L’indennità di vigilanza …omissis… può essere riconosciuta al dipendente assente dal servizio per distacco sindacale a tempo pieno?”

L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, al riguardo afferma che:

“L’erogazione dell’indennità di vigilanza …omissis… è strettamente legata all’effettivo svolgimento di tutti i compiti e le funzioni espressamente indicate nell’art. 5 della Legge n.65/1986.”

“Sulla base di tale disciplina legale, non tutto il personale dell’area di vigilanza, per il solo fatto di essere comunque inquadrato in profili di tale area, beneficia di tale indennità, ma solo quello che, in possesso dei requisiti prescritti, svolge effettivamente tutte le funzioni di cui al citato art. 5 della Legge n.65/1986.”

“Questo particolare compenso, quindi, non può essere corrisposto al personale della vigilanza che non espleti tutte le predette funzioni …omissis… pertanto, se il lavoratore, per una qualche motivazione (ivi compreso il collocamento in distacco sindacale al 100%), si trovi nella situazione di non esercitare più le funzioni del citato art.5 della Legge n.65/1986, viene a mancare il presupposto giustificativo dell’erogazione dell’indennità di cui si tratta.”

“Per saperne di più e leggere l’Orientamento Aran in oggetto, clicca qui.