L’Aran, con l’orientamento applicativo RAL_1894 del 13 gennaio 2017, affronta il seguente quesito: “Alla luce delle modifiche apportate all’art.34 del D.Lgs.n.151/2001 dall’art.9 del D.Lgs.n.80/2015, ad un dipendente di un ente del Comparto Regioni ed Autonomie Locali la retribuzione piena dei primi trenta giorni di congedo parentale …omissis… può essere riconosciuta anche ove il proprio figlio abbia superato gli otto anni di vita?”
L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, al riguardo evidenzia che “…omissis… la disciplina di miglior favore dell’art.17, comma 5, si muove pur sempre nella cornice legale dell’art.34 del D.Lgs.n.151/2001.”
“Pertanto, alla luce della nuova formulazione del testo di tale norma …omissis… si ritiene che, attualmente, il trattamento economico per intero, di cui all’art.17, comma 5, del CCNL del 14.9.2000, può essere corrisposto:
1) se i primi trenta giorni di congedo parentale sono fruiti dalla lavoratrice e/o dal lavoratore prima del compimento del sesto anno di vita del bambino …omissis…;
2) solo ove siano sussistenti le necessarie condizioni reddituali del dipendente (reddito individuale dell’interessato inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, ai sensi dell’art.34, comma 3, del D.Lgs.n.151/2001), se i primi trenta giorni di congedo parentale sono richiesti e fruiti per la prima volta solo dopo il compimento del sesto anno di vita del bambino e fino all’ottavo anno di vita del bambino.”
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