L’Aran, con l’orientamento applicativo RAL_1898 del 24 gennaio 2017, affronta il seguente quesito: “Un dipendente fruisce delle due ore di permesso giornaliero per ciascun giorno lavorativo di cui all’art.33, comma 2, della legge n.104/1992. Nel corso del medesimo mese, il dipendente di cui si tratta non ha fruito delle due ore di permesso, effettuando anche prestazioni di lavoro straordinario. Questa fattispecie può rientrare nella tipologia di utilizzo misto dei citati permessi e, quindi, nel limite di 3 giorni fruibili ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili?”
L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, al riguardo evidenzia che “…omissis… il limite delle 18 ore mensili, ivi menzionato, si riferisce solo ed esclusivamente all’ipotesi della frazionabilità ad ore dei tre giorni di permesso retribuito riconosciuti dall’ art.33, comma 3, della legge n. 104/1992.”
“La richiamata disciplina contrattuale, con il limite delle 18 ore mensili, pertanto, non può estendersi anche ai permessi orari retribuiti di cui all’art. 33, comma 2 della medesima Legge n.104/1992. Infatti, tali permessi orari sono riconosciuti senza limiti quantitativi massimi, nel senso che il lavoratore ha diritto a due ore di permesso retribuito per ogni giorno lavorativo del mese e per tutti i mesi dell'anno, come, a suo tempo, evidenziato dall’INPDAP con l’informativa 9 dicembre 2002, n.33.”
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