L’Aran, con l’orientamento applicativo RAL_1899 del 24 gennaio 2017, affronta il seguente quesito: “Alla luce dell’orientamento applicativo ARAN RAL739 e tenuto conto delle previsioni degli artt.44 e 52 del CCNL del 14.9.2000, si chiede se, in caso di sciopero per l’intera giornata lavorativa, al dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, debba essere applicata la detrazione giornaliera, così come calcolata in base al citato art.52 del CCNL del 14.9.2000 o se la stessa debba essere rapportata alla percentuale di tempo parziale.”
L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, al riguardo evidenzia che “la regola fondamentale in materia di trattamento economico del personale titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale è quella della proporzionale riduzione rispetto al tempo pieno sia della retribuzione base, sia eventualmente, della retribuzione accessoria, quando si tratti di elementi retributivi, corrisposti mensilmente e ragguagliati alla durata della prestazione”; inoltre “l’art.10, comma 4, del CCNL del 9.5.2006 stabilisce che la retribuzione giornaliera (utile in tutti i casi in cui si debba retribuire o recuperare un periodo lavorativo rapportato a giornate e quindi inferiore al mese) si ottiene semplicemente dividendo per 26 la corrispondente retribuzione mensile”.
“Alla luce di tali indicazioni, nel caso dello sciopero indetto con modalità temporali tali da riguardare l’intera giornata lavorativa, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, la trattenuta non potrà essere effettuata che per l’intera giornata …omissis…”.
“Ai fini della esatta determinazione di tale trattenuta, si prenderà come base di riferimento la retribuzione mensile di cui all’art.10, comma 2 lettera c) del CCNL del 9.5.2006, spettante al suddetto lavoratore a tempo parziale orizzontale e la si dividerà per 26 …omissis…”.
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