L’Aran fornisce il suo parere in merito alla possibilità o meno di recupero, al momento della quantificazione delle risorse per la contrattazione integrativa in seguito a cessazione di personale, della quota di risorse decentrate che finanziavano progressione economica orizzontale e indennità di comparto.
Relativamente alle progressioni orizzontali, l’art. 34 del Ccnl del 22 gennaio 2004 prevede che, in caso di cessazioni, gli importi fruiti per progressioni economiche sono recuperati, dalla data della cessazione, tra quelli disponibili per il finanziamento degli istituti del trattamento economico accessorio, compreso ovviamente anche quello di nuove progressioni economiche orizzontali.
Allo stesso modo, anche per l’indennità di comparto, l’art. 33, comma 5, del medesimo Ccnl del 22 gennaio 2004, stabilisce che in caso di cessazioni, le quote di risorse utilizzate per l’erogazione dell’indennità di comparto sono riacquisite ai fini del finanziamento degli istituti del trattamento economico accessorio, per le misure non riutilizzate per il pagamento dell’indennità di comparto a seguito di nuove assunzioni sui corrispondenti posti.
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