Con l’orientamento applicativo RAL_1961 l’Aran si esprime in merito alla possibilità o meno che il dipendente usufruisca delle 150 ore di permessi retribuiti (di cui all’art.15 del CCNL del 14.9.2000) per la partecipazione ad un tirocinio per la pratica forense finalizzato alla preparazione dell’esame di stato per l’abilitazione professionale forense.
L’Agenzia richiama l’art. 15, comma 2 del CCNL del 14.9.2000, che stabilisce che i permessi per il diritto allo studio “…sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami...”.
Pertanto, come emerge chiaramente dalla formulazione del testo contrattuale, il presupposto indispensabile per l’eventuale fruizione dei permessi di cui si tratta è rappresentato dalla frequenza di corsi finalizzati al rilascio di titoli di studio legali o di attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico. In tale ambito non sembra potersi inquadrare la frequenza di una scuola forense finalizzata al conseguimento dell’abilitazione alla professione di avvocato, proprio per la mancanza dei presupposti richiesti dalla clausola contrattuale.
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